Art. 1
La Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO) persegue gli obiettivi istituzionali sanciti dall’articolo 2 dello statuto attraverso la promozione ed il coordinamento di studi, ricerche, programmi di insegnamento, di aggiornamento e di tutte quelle azioni che siano utili agli scopi sociali. La SIPO si confronta con le altre Associazioni pediatriche, anche sindacali, per proporre l’adozione di provvedimenti legislativi da parte degli organi competenti.
Art. 2
Per soddisfare i propri compiti istituzionali, la SIPO può avvalersi di Commissioni e Gruppi di lavoro disciplinati secondo quanto previsto dall’art 15 dello statuto. Il Responsabile coordinatore ed i Componenti delle Commissioni, nominati dal Consiglio direttivo, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Le commissioni possono cooptare esperti di estrazione anche non pediatrica, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obbiettivi.
Art. 3
Per ottenere la nomina a socio ordinario occorre: a) Presentare domanda indirizzata al Presidente attestante il possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 dello Statuto e corredata dalla firma di presentazione di due Soci Ordinari, anche per via telematica; b) allegare la prova dell’avvenuto pagamento della quota sociale, che verrà' restituita in caso di non ammissione. L’accoglimento della domanda e' deciso dal Consiglio Direttivo.